Microcredito: disposizioni attuative articolo 111 del TUB

giudice

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014, il decreto 17 ottobre 2014, n. 176, recante “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

Ricordiamo, anzitutto, che la disciplina legislativa del “microcredito” è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dall’art. 7 del D.Lgs. n. 141 del 2010, rinnovando l’articolo 111 del Testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), contenuto nel D.Lgs. n. 385 del 1993.

Ulteriori modifiche al testo rinnovato dell’art. 111 sono state successivamente apportate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 169 del 2012.
Il decreto – in vigore dal 16 dicembre 2014 – è stato emanato in attuazione del citato articolo 111, comma 5 del TUB, che demandava al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, il compito di definire:
1) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
2) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti;
3) le caratteristiche cui devono rispondere gli enti non commerciali per derogare alle suddette previsioni;
4) l’informativa da fornire alla clientela.

Nel Titolo I (artt. 1 – 4) viene disciplinata l’attività di microcredito per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l’inserimento nel mercato del lavoro a cui possono partecipare microimprese organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.

Nel Titolo II (art. 5) viene disciplinata l’attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.

Il decreto determina anche i requisiti richiesti per l”iscrizione nell’apposito elenco, tenuto dalla Banca d’Italia, da parte dei soggetti che svolgono esclusivamente l’attività di concessione dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento (“operatori di microcredito”) (artt. 6 – 11).

Determinati anche i requisiti degli “operatori di finanza mutualistica e solidale” iscritti nell’elenco (art. 16).

Consulta il testo del decreto n. 176/2014

 

Fonte: www.tuttocamere.it