Abbiamo posto alcune domande ad Andrea Limone, Amministratore Delegato di PerMicro, a seguito della sua partecipazione all’incontro seminariale dal titolo “Le disposizioni ministeriali attuative dell’ articolo 111 del TUB: limiti e opportunità per gli operatori di microcredito” del 25 febbraio 2015 organizzato dalla Commissione per il Microcredito dell’Acri in collaborazione con la Fondazione Giordano Dell’Amore:
A seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 176/2014, di attuazione dell’ articolo 111 del TUB, quali sono le opportunità e prospettive che tale decreto offre da un punto di vista generale?
Innanzitutto, finalmente il microcredito acquisisce una sua precisa identità: servizio finanziario per gli esclusi, con finalità e modalità definite. Talvolta troppo stringenti e inadeguate, ma pur sempre esplicative. Nella pratica, Banca d’Italia farà controlli più aderenti e coerenti all’attività che svolgiamo e, in aggiunta, arriveranno dei supporti reali alla nostra attività, quale ad esempio il fondo di garanzia dedicato che verrà istituito presso il MedioCredito Centrale (Gazzetta Ufficiale).
Quali sono i limiti emersi dagli interventi dei relatori attivi nel microcredito?
Non è ancora chiaro chi, come e quando possa usare il termine “microcredito” nell’erogazione del servizio. Abbiamo poi alcune preoccupazioni strutturali poiché vi sono limiti che, pur comprensibili da un punto di vista di tutela del settore, limitano l’operatività di chi, come noi, vuole fare il microcredito in un’ottica di sostenibilità (leggasi “social business”): innanzitutto un limitato tetto massimo sul tasso di interesse applicabile ai microcrediti per i progetti di inclusione sociale e finanziaria (che noi chiamiamo “alla famiglia”). In questo modo, viene messo nell’angolino un servizio molto importante per alcune tipologie di esclusi, diminuendo la nostra capacità di proporci a soggetti in difficoltà.
In secondo luogo, il vincolo stringente sul rapporto fra microcredito famiglia/impresa, che prevede che il microcredito per l’impresa rappresenti il 51% dell’intero portafoglio. Sarà importante capire la modalità di calcolo e i tempi di adeguamento.
Infine, sono ancora piuttosto confuse e contraddittorie (e in parte, in contrasto con la normativa europea) le indicazioni sul microcredito per l’impresa relativamente ai soggetti beneficiari, le finalità, le modalità di concessione (forma tecnica, durata, modalità rifinanziamento), l’ammontare massimo estendibile e la documentazione comprovante.
Perché è importante e strategico definire gli interlocutori del microcredito come “clienti” e non come “beneficiari”?
Perché la parola “CLIENTE” restituisce la giusta dignità a un imprenditore, capace e competente, che lavora 7 giorni alla settimana per 18 ore al giorno! Un cliente, in quanto tale, ha diritto a essere servito e riverito, a comprare un prodotto finanziario costruito ad hoc per le sue esigenze, a usufruire di servizi ausiliari di accompagnamento (pre e post erogazione del credito) che siano garanzia di professionalità.
Quali sono state le conclusioni della giornata di seminario? Quali i prossimi passi?
Le fondazioni hanno espresso un’importante disponibilità a lavorare per la strutturazione di un “vero” settore del microcredito. Da qui partiamo per servire tanti nuovi clienti, come ci chiede il difficile momento storico in cui viviamo.
PerMicro si iscriverà all’ articolo 111?
Lo abbiamo sempre sognato, ci stiamo lavorando…